CHI È ABN ONLUS

MISSIONUN PÒ DI STORIADIRETTIVOSTATUTO BILANCIO

L’Associazione per il Bambino Nefropatico nasce nel 1978 grazie ad un ristretto gruppo di personalità del mondo economico e sanitario milanese che desideravano ovviare alla mancanza di un servizio di Nefrologia e Dialisi Pediatrica nella Milano moderna.

Nasce così l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico ideata e creata a misura di bambino che, a tutt’oggi, svolge un’intensa attività clinica a favore dei bambini con malattie renali.

ABN ottiene il riconoscimento giuridico dalla Regione Lombardia nel 1990 e diventa ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nel 1998. Conta ad oggi oltre 7.000 sostenitori che con le loro offerte contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento degli scopi prefissati.

MISSION

L’ Associazione ha lo scopo di sostenere i Reparti Pediatrici di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, di Terapia Intensiva e di Urologia della Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, di ricerca clinica oltre a iniziative analoghe deliberate dal Consiglio, per migliorare l’assistenza dei bambini con patologie gravi e invalidanti. Può inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale. Nel corso degli anni ha ampliato le sue attività anche a tutta la Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi e al Dipartimento Donna-Bambino-Neonato perché la salute dei bambini è il nostro futuro.

UN PÒ DI STORIA

Dopo i primi anni, dedicati esclusivamente alla nefrologia, ABN è passata attivamente ad occuparsi di tutta la Clinica Pediatrica. Così è nata l’idea di ristrutturare i piani di degenza, di creare il reparto di Terapia Intensiva, il Pronto Soccorso, di rimodernare il reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, la Radiologia e ancora il Pronto Soccorso, cercando i fondi necessari, facendo i contratti con le imprese, seguendo direttamente i lavori e donando chiavi in mano al Policlinico l’opera finita con l’assicurazione da parte di quest’ultimo di prendersene carico.

Ha realizzato, presso la Clinica G. e D. De Marchi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano il “Nuovo Centro di Nefro-Urologia Pediatrica Luigi Gallavresi D’Ayala Godoy” per la ricerca e l’assistenza integrata bambino-adulto, il “Centro Sergio Bonelli”, un centro all’avanguardia, unico in Italia, per le malformazioni congenite del rene e delle vie urinarie: prevenzione e cura del danno renale dal feto al bambino. Ad esso collaborano Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Urologia Pediatrica e Ostetricia-Chirurgia Fetale, per dare ai bambini e alle loro famiglie assistenza lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico.

Ha promosso con il supporto finanziario della Società Impact Sim la creazione di un Laboratorio di Nefro-Urologia Pediatrica che ha sede presso l’istituto Nazionale di Genetica Molecolare della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per studiare e capire le basi di alcune malattie nefro-urologiche del bambino da una parte e dall’altra di permettere l’esecuzione di alcuni esami di laboratorio particolarmente sofisticati ma utili nella gestione clinica di alcune malattie.

Ha sostenuto per vent’anni il Progetto di sostegno ai bambini con gravi nefropatie dell’Ospedale Manuel De Jesus Rivera “La Mascota” di Managua, Nicaragua. L’attività è confluita nel dicembre 2020 in apposita Associazione dedicata.

Assiste i bambini e le famiglie fornendo supporto finanziario e l’uso di quattro appartamenti per chi viene da altre città.

Non sempre è facile individuare l’opera da sostenere ma fino ad oggi ABN è riuscita nel suo intento e sarà sicuramente così anche per il futuro.

DIRETTIVO


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

Giuseppe Cavagna di Gualdana

CONSIGLIERI

Carlo Mazzola, Fabio Sereni,
Regi Tesoro Tess, Mario Joseph Abate, Marco Giorgetta.

VICEPRESIDENTE

Iria Cornaggia Medici


ORGANO DI CONTROLLO

Filippo Di Carpegna Brivio


COMITATO SCIENTIFICO

DOTT. GIOVANNI BARBIANO DI BELGIOJOSO

Professionista a Contratto Malattie Renali Polo Vialba
Libero Professionista
Milano, Italia

DOTT. ALBERTO EDEFONTI

Professionista a Contratto Malattie Nefrourologiche
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Milano – Italia

DOTT. FRANCESCO EMMA

Direttore UOC Nefrologia Pediatrica
Ospedale Bambin Gesù
Roma, Italia

PROF. PIERGIORGIO MESSA

Direttore UOC Medicina Nefrologia e Dialisi Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Via Commenda, 35 Milano – Italia

PROF. GIOVANNI MONTINI (Presidente)

Responsabile UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico – Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Milano, Italia

DOTT. WAIFRO RIGAMONTI

Direttore Urologia Pediatrica Ospedale Pediatrico Burlo Garofalo Trieste, Italia

PROF.SSA PAOLA ROMAGNANI

Direttore UOC Nefrologia Pediatrica Ospedale Pediatrico Meyer Firenze, Italia

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1) E’ costituita l’Associazione: “ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO – ONLUS” in forma abbreviata “ABN-ONLUS”. L’associazione si obbliga a far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART.2) L’associazione ha sede in Milano.

ART.3) L’Associazione ha lo scopo di sostenere le attività medico, scientifiche ed assistenziali nel campo della nefrourologia pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica e ogni iniziativa della Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi e della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in ambito pediatrico. Potrà sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, di ricerca clinica e di arrecare quindi benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti. Potrà sostenere ogni iniziativa in ambito pediatrico deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie comunque in via non prevalente. L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione non ha scopo di lucro. L’attività e le finalità dell’associazione sono perseguite esclusivamente nell’ambito della Regione Lombardia.

SOCI

ART.4) Sono soci le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte, nè sono rivalutabili.

ART.5) I soci si dividono in tre categorie:

soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. I soci fondatori sono di diritto soci ordinari;
Soci ordinari: sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione;
Soci onorari: sono soci onorari coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per particolari benemerenze.

La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea. I membri dell’associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART.6) Per entrare a far parte dell’Associazione è necessario:

fare richiesta al Consiglio di Amministrazione condividendo gli ideali e gli scopi dell’Associazione;
essere ammesso dal Consiglio di Amministrazione;
corrispondere entro il 30 (trenta) aprile la quota dell’anno in corso determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.7) Cessano di fare parte dell’Associazione:

i soci che hanno presentato le dimissioni al Consiglio di Amministrazione;
per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 8 (otto) del presente statuto.

ART.8) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o la radiazione per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
omesso pagamento della quota associativa;
denigrazione dell’associazione, degli organi sociali o dei soci;
l’attentare in qualche modo al funzionamento dell’associazione ostacolandone lo sviluppo;
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’associazione;
arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione.

La delibera dovrà essere motivata.

AMICI DELLA ASSOCIAZIONE

ART.9) Sono Amici dell’Associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per i soci ordinari e che non chiedano l’iscrizione a socio. Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere la qualifica di Amico a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell’Associazione.

AMMINISTRAZIONE E COMITATO SCIENTIFICO

ART.10) L’Associazione à amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici componenti.

ART.11) Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere. I componenti del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.

ART.12) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote associative. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

ART.13) Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e curano l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un Regolamento dell’Associazione per il miglior funzionamento della stessa. Tale Regolamento dovrà essere approvato dall’Assemblea.

ART.14) Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette componenti scelti tra persone di provato valore nel campo dello studio della patologia pediatrica, con particolare riferimento alla Nefrologia Infantile e alla Terapia Intensiva Pediatrica. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Comitato Scientifico. Compito del Comitato Scientifico è coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della strategia dell’Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili.

ART.15) I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico vengono eletti dall’assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra gli associati. In caso di dimissioni di un proprio componente, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, alla prima riunione, possono procedere alla sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea.

ASSEMBLEE

ART.16) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L’assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno spedito all’indirizzo dei soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia. L’assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta motivata. L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.17) L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, sulle modifiche dell’atto costitutivo o statuto e del regolamento e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART.18) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento, entro i termini, della quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.19) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. L’assemblea nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ART.20) Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per le assemblee straordinarie aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee straordinarie aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale sono validamente costituite qualunque sia il numero del soci presenti o rappresentati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.21) L’assemblea elegge un Collegio dei Revisori di tre componenti, scelti anche tra i soci. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.22) Il patrimonio è costituito:

da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da erogazioni, donazioni, lasciti.

ART.23) L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi, il bilancio consuntivo o quello preventivo del successivo e-sercizio. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLOS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario verrà depositato presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

ART.24) Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dal contributo speciale iniziale dei soci fondatori e da quello successivamente elargito dai soci;
dalle quote versate dagli associati;
dall’utile derivante dalla gestione di eventuali fondi;
dall’utile derivante da proventi di iniziative varie, da manifestazioni o partecipazioni ad esse, il tutto finalizzato alla raccolta di fondi per la attività dell’Associazione;
da contributi corrisposti da Enti Pubblici o Privati.
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
SCIOGLIMENTO

ART.25) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà circa la devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 coma 190 della Legge 23 di-cembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell’Associazione e gli oneri della liquidazione.

CONTROVERSIE

ART.26) Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di esse e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri cosi eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA

ART.27) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.